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Chi può presentare il modello 730
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Il modello 730 può essere presentato anche
- in forma congiunta da uno dei due coniugi;
- per conto delle persone incapaci, compresi i minori;
- da quest’anno anche dagli eredi di persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, purché il deceduto abbia i requisiti per presentare il 730;