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MODELLO UNICO

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10. VERSAMENTI: TERMINI E MODALITA'

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009.
ATTENZIONE: i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2008 e prima rata di acconto per il 2009) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2009 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, nonvanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

  1. direttamente:
    - mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
    - ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
    - utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
  2. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti
    dalle banche e da Poste Italiane.
    I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
    Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.
    Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

- con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;

- con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;

- presso gli uffici postali;

- con assegni bancari e circolari nelle banche;

- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

  • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno
    della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
  • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
  • l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

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