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MODELLO UNICO

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8. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ISalvo i casi sotto descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2009 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2009 cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  • sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello Unico 2009:

  • direttamente per via telematica tramite servizio entratel o internet;
  • tramite gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, che ne cureranno l'invio telematico;
  • tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati).
  • I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione Modello Unico 2009, oltre che con le modalità sopra descritte, anche mediante consegna agli Uffici Postali.
    La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica,
    dall'Agenzia stessa.
    I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:
  • del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
  • del servizio telematico Internet, (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questo servizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichiarazione, anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.
    La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione, già compilata, presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, che ne curerà l'invio telematico.

Se il contribuente presenta la dichiarazione al CAF, deve consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.
Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata al CAF a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 luglio 2009. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.
Il CAF è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate
successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.
Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato deve:

  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
  • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato
    dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della
    dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo, previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia
    delle entrate;
  • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
    Si ricorda che eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

La dichiarazione può essere presentata in via telematica anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni" delle istruzioni del Modello Unico/2009).
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo entro il 31 luglio 2009 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:

  • cognome e nome del contribuente;
  • codice fiscale del contribuente;
  • la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2009 Persone Fisiche".

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