|
12. correZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Modello 730/2009
Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2009, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l’integrazione e/o la rettifica possono comportare:
- un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell’imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare entro il 26 ottobre 2009 un Modello 730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello Unico 2009, entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa
a favore). La differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo. Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso;
- un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve presentare un Modello Unico 2009 Persone fisiche:
– entro il 31 luglio 2009 (correttiva nei termini) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;
– entro il termine previsto per la presentazione del Modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute;
– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto
di liquidazione. Detto credito può comunque essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, senza necessità di presentare un Modello Unico sostitutivo.
Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.
Modello UNICO/2009
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare
oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Per le modalità di compilazione della dichiarazione si rinvia al Capitolo 3 “Compilazione del frontespizio”, alla voce “Tipo di dichiarazione” delle istruzioni ministeriali.
|