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MODELLO UNICO

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6. CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • se avete conseguito redditi nell’anno 2008 e non rientrate nelle condizioni di esonero indicate nel capitolo successivo;
  • se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito.
    In particolare, siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
  • se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2009 e/o CUD 2008), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nel capitolo successivo;
  • se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2009 o CUD 2008);
  • se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • se avete conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2008 o da acconti versati nello stesso anno.

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