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La successione si apre al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
L’erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività.
L’eredità si devolve per legge o per testamento;
In assenza di testamento, l’eredità è distribuita secondo il principio delle successioni legittime.
Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima.
Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio.
In mancanza di eredi l’eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento sono:
I diritti successori dei figli.
I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori. Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.
Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.
La successione del coniuge.
Il coniuge concorre a pieno diritto nell’eredità. Al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.
Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.
Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare.
In mancanza di figli, al coniuge si devolve l’intera eredità
In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:
- al 50% al figlio
- al 50% al coniuge
In caso di più figli:
- 1/3 al coniuge
- il resto distribuito tra i figli
Se all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:
disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto
legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari
Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di testare.
Sono incapaci di disporre per testamento:
Esistono diverse forme di testamento:
- testamento pubblico
- testamento segreto
E’ una scrittura privata, non è sufficiente che sia sottoscritto dal suo autore ma deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore.
Può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.
E’ ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni, offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l’accertamento della volontà del testatore.
E’ un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da parte del notaio.
Presenta il vantaggio proprio dell’olografo (segretezza del contenuto) oltre a tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità
La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal testatore.
La data del testamento è quella dell’atto di ricevimento
In particolari circostanze non è possibile osservare le forme minuziose del testamento ordinario e non è agevole ricorrere al notaio (malattie contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili).
Questi testamenti presentano la caratteristica di perdere la loro efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie.
Il legislatore stabilisce l’invalidità del testamento in alcuni casi:
• quando non vi è certezza della provenienza del testamento dalla persona a cui si vuole attribuire (difetto di autografia o sottoscrizione)
Il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore.
La revoca può essere:
Espressa: solo con un atto che abbia gli stessi requisiti formali richiesti per il testamento
Tacita: con un testamento posteriore che comporta la revoca di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, oppure con la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento precedente
Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere.
Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato.
Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi
Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l’eredità.
Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti
ART. 520 C.C. …la rinuncia all’eredità deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale...
Deve risultare da atto formale e a norma dell’ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.
Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.
La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l’eredità.
Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi.
Per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell'attivo ereditario i beneficiari devono corrispondere le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2% e dell'1%.
L'importo minimo da versare è comunque di Euro 168,00 per ogni tributo.
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro un anno dall’apertura della successione, solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano.
Gli eredi e i legatari che presentano la dichiarazione di successione, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ICI. Spetta, agli Uffici delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
L'agevolazione 'prima casa’ consiste nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa paria Euro 168,00 (invece del 2% e 1%).
Tale agevolazione spetta qualora in capo al beneficiario, ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno ad uno di essi, sussistano tutti i requisiti e le condizioni necessari per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni 'prima casa'.
| IMPOSTA IPOTECARIA = 2% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MININO DI € 168,00 SE L’EREDE PUO’ UFUFRUIRE DEI BENEFICI “PRIMA CASA” = € 168,00 |
| IMPOSTA CATASTALE = 1% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MINIMO DI € 168,00 SE L’EREDE PUO’ USUFRUIRE DEI BENEFICI “PRIMA CASA = € 168,00 |
| IMPOSTA DI BOLLO = € 58,48 PER OGNI CONSERVATORIA |
| TASSA IPOTECARIA = € 35,00 PER OGNI CONSERVATORIA |
| TRIBUTI SPECIALI = VARIANO SECONDO L’UFFICIO |
Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:
Inoltre, occorre allegare, il modello F23 relativo al pagamento in autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali.
La dichiarazione di successione va presentata sul modello 4 reperibile presso ogni ufficio locale dell'Agenzia e può essere sottoscritta anche soltanto da uno degli eredi.
- prima di presentare la dichiarazione di successione, si devono autoliquidare e pagare con il modello F23:
entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili presso il catasto.
L’imposta dovuta dagli eredi, legatari, donatari va ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.
Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta complessiva dovuta da loro e dai legatari.
Utilizzare il prospetto di liquidazione per il calcolo, e il MOD. F23 per il pagamento delle imposte.
Con il decreto legge 262/2006 e la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) torna a pieno regime l’imposta di successione.
Art. 2, c.47 , D.L. 262/2006 dispone “ è istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione a titolo gratuito..”. L’imposta sulle successioni e donazioni viene reintrodotta a far data dal 3 ottobre 2006.
Si applicano le norme del D. Lgs. n.346/1990 nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 (giorno antecedente la soppressione dell’imposta ).
L’imposta non è più progressiva ma diventa proporzionale e colpisce le singole quote.
Vengono introdotte franchigie e agevolazioni consistenti per talune categorie:
* franchigia di € 1.000.000,00 per le devoluzioni di beni e diritti al coniuge e ai parenti in linea retta;
* franchigia di € 1.500.000,00 per portatori di handicap grave ;
* franchigia di € 100.00,00 per fratelli e sorelle;
* esenzione per trasferimento di aziende e quote sociali devolute a discendenti,