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Comunicazioni di irregolarità

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3. Il controllo sui conti della dichiarazione

Ex Art. 36 bis D.P.R. 600/73 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta).

I poteri riconosciuti all’Amministrazione finanziaria a questo proposito consistono nel:

  • Correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione del reddito imponibile, delle imposte, dei contributi e dei premi, e nel riporto delle eccedenze provenienti dalle precedenti dichiarazioni.
  • Ridurre l’ammontare delle deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta, quando questi siano stati indicati in misura superiore ai limiti previsti per legge ovvero siano di importo più elevato rispetto a quanto risulta dal complesso dei dati esposti in dichiarazione.
  • Controllare che i versamenti dovuti a titolo di acconto e di saldo e le ritenute operate dal sostituto d’imposta siano stati fatti nei termini e corrispondano a quanto disposto in dichiarazione.

Il controllo prende in considerazione esclusivamente i dati e gli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate confrontandoli altresì con elementi già in possesso dell’anagrafe tributaria.

Se, al termine del controllo, il risultato della liquidazione è diverso da quello esposto in dichiarazione l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicarlo al contribuente (o al sostituto d’imposta per quanto riguarda le ritenute operate) provvedendo ad inviargli una “comunicazione di irregolarità” .

Se , altresì, il risultato della liquidazione conferma la correttezza della dichiarazione l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una “comunicazione di regolarità”. La comunicazione di regolarità indica solo che il contribuente ha superato correttamente il primo livello di controllo, quello sui calcoli, ma potrà comunque essere oggetto di un altro dei successivi livelli di controllo, o sull’esistenza della documentazione o sul contenuto della stessa.

A seconda del risultato che ha avuto il controllo automatico, dunque, la comunicazione può essere:

  • di regolarità: quando dai calcoli eseguiti in modo automatico dall’Agenzia delle Entrate risulta che il contribuente non ha commesso nessun errore nella compilazione della dichiarazione;
  • di irregolarità: quando dai calcoli eseguiti in modo automatico dall’Agenzia delle Entrate risulta che il contribuente ha commesso degli errori ovvero, quando non ci sono errori nei conteggi fatti dal contribuente, ma risulta che taluni, o tutti, i versamenti non sono stati effettuati, oppure che sono stati effettuati in ritardo o che le somme versate sono inferiori a quelle dovute.
  • Di maggior credito: quando la correzione degli errori commessi in dichiarazione attribuisce al contribuente il diritto a vedersi riconosciuto un credito d’imposta maggiore rispetto a quello che lui aveva esposto in dichiarazione.
  • Di minor rimborso: quando, a seguito della correzione degli errori commessi in dichiarazione, il contribuente, pur non dovendo pagare un’imposta, ha diritto ad un rimborso più basso rispetto a quello richiesto.

 

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