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Comunicazioni di irregolarità

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4. La comunicazione d’irregolarità

Dall’anno 2000 l’Amministrazione finanziaria prima di far recapitare al contribuente un’intimazione esecutiva, lo preavvisa con una apposita comunicazione che gli dà la possibilità di pagare subito, usufruendo di uno sconto sulla sanzione, oppure di far sapere all’ufficio le ragioni per cui non ritiene di dover pagare (ad esempio perché l’addebito è errato, o perché è stato già pagato il tributo cui la comunicazione si riferisce).

La comunicazione di irregolarità ha quindi un doppio scopo:

  • far conoscere al contribuente gli errori commessi nella compilazione della dichiarazione;
  • creare una collaborazione fra contribuente e Agenzia attraverso la quale il contribuente non solo può dare chiarimenti sui dati inseriti in dichiarazione, fornendo le sue ragioni ed eventualmente dimostrandole con documenti, ma può anche far presente all’Agenzia gli errori da questa commessi in modo che l’Agenzia, se le ragioni fornite sono valide, possa correggere i risultati del controllo, diminuendo o addirittura annullando le richieste di pagamento fatte con la comunicazione di irregolarità.

Se il contribuente non risponde all’invito nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione si avranno le seguenti conseguenze:

  • l’Agenzia provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme il cui pagamento era stato richiesto con la comunicazione di irregolarità e al successivo invio del ruolo al Concessionario della riscossione;
  • il Concessionario, ricevuto il ruolo da parte dell’Agenzia, notificherà al contribuente una cartella esattoriale con la quale richiederà oltre al pagamento delle somme che erano già contenute nella comunicazione, anche gli interessi ed il compenso dovuto al Concessionario stesso.

Dopo la notifica della cartella, è, comunque, riconosciuto al contribuente il diritto a contattare l’Agenzia per ottenere, in caso ne sussistano le condizioni, la correzione della cartella (sgravio totale o parziale) attraverso una richiesta di intervento in autotutela. In alternativa, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, presentare un ricorso all’autorità giudiziaria con tutti i costi e le conseguenze correlate.

Attenzione: l’Agenzia non ha l’obbligo di effettuare lo sgravio in autotutela entro il termine di scadenza prefissato per la proposizione del ricorso, in modo da non perdere il diritto a ricorrere alla Commissione Tributaria se la risposta dell’Agenzia sull’istanza di sgravio non si è avuta in tempo utile.

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