Centro Assistenza Fiscale UILIscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n. 00021
Dall’anno 2000 l’Amministrazione finanziaria prima di far recapitare al contribuente un’intimazione esecutiva, lo preavvisa con una apposita comunicazione che gli dà la possibilità di pagare subito, usufruendo di uno sconto sulla sanzione, oppure di far sapere all’ufficio le ragioni per cui non ritiene di dover pagare (ad esempio perché l’addebito è errato, o perché è stato già pagato il tributo cui la comunicazione si riferisce).
La comunicazione di irregolarità ha quindi un doppio scopo:
Se il contribuente non risponde all’invito nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione si avranno le seguenti conseguenze:
Dopo la notifica della cartella, è, comunque, riconosciuto al contribuente il diritto a contattare l’Agenzia per ottenere, in caso ne sussistano le condizioni, la correzione della cartella (sgravio totale o parziale) attraverso una richiesta di intervento in autotutela. In alternativa, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, presentare un ricorso all’autorità giudiziaria con tutti i costi e le conseguenze correlate.
Attenzione: l’Agenzia non ha l’obbligo di effettuare lo sgravio in autotutela entro il termine di scadenza prefissato per la proposizione del ricorso, in modo da non perdere il diritto a ricorrere alla Commissione Tributaria se la risposta dell’Agenzia sull’istanza di sgravio non si è avuta in tempo utile.