Centro Assistenza Fiscale UILIscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n. 00021
Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie, alle quali non va applicata l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille.
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune abbia o meno esteso tale beneficio anche ad esse.
Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta relativa, la parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze. Analogo discorso va fatto per la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille (introdotta dalla Finanziaria 2008): la base imponibile, su cui applicarla fino ad un massimo di 200 euro, è composta dall'abitazione principale e dalle sue eventuali pertinenze.