Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando
alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base
imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita
da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e
poi moltiplicata:
per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione
delle categorie A/10 e C/1);
per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati -
il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione
e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento),
aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero
dell'Economia.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore
commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito
dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione,
rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno
solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui
la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto
solo in parte è computato per intero se il contribuente ha
posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato
se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale
il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio,
se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese
andrà computato per intero solo per il venditore.
Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni
particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è
obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile.
Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.