Centro Assistenza Fiscale UILIscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n. 00021
Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie, alle quali non va applicata l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille.
Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza anagrafica, è prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 (L. 200.000) annui, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo. Oltre a questa, la Finanziaria 2008 ha previsto una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille da calcolare sulla base imponibile (abitazione principale più sue eventuali pertinenze), che è applicabile a prescindere dal reddito del contribuente e per un importo massimo di 200 euro; da tale agevolazione sono escluse le case di lusso, le ville ed i castelli.
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.
Il Comune, con propria deliberazione, può:
Per sapere se ha diritto alla detrazione, quali sono le condizioni e qual è l'ammontare, il contribuente deve interpellare il Comune che riscuote l'imposta.