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24) Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

Se fosse necessario interrompere il rapporto di lavoro, sia in caso di licenziamento sia in caso di dimissioni, contrattualmente è dovuto un periodo di preavviso.

In entrambi i casi, l’anzianità di servizio è rilevante.

Nel caso di rapporto inferiore alle 25 ore settimanali:
- 8 giorni per anzianità fino ai 2 anni
- 15 giorni per anzianità oltre i 2 anni

Nel caso di rapporto non inferiore alle 25 ore settimanali:
- 15 giorni per anzianità fino ai 5 anni
- 30 giorni per anzianità oltre i 5 anni 

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore (>24 h settimanali).

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, sia il lavoratore che il datore di lavoro hanno degli obblighi:

1 - OBBLIGHI per il lavoratore (lavoratrice) deve comunicare la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro con una lettera o consegnandola direttamente al datore di lavoro (copia per accettazione) o spedendola Raccomanda A/R.

2 - OBBLIGHI per il datore di lavoro, aseguito delle dimissioni o del licenziamento, dovrà comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento.
Entro 10 giorni dal licenziamento o dimissioni dovrà effettuare il versamento dei contributi all'INPS, indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di mancato preavviso è dovuta un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.

In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento, i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro in essere fino al momento del decesso. Prevale, inoltre, l'opinione che l'indennità sostitutiva del preavviso va riconosciuta al lavoratore in caso di morte del datore di lavoro, mentre, in caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere l'indennità sostitutiva di preavviso a coniuge e figli, nonché agli altri parenti stretti se viventi a carico. Nel caso in cui il lavoratore si dimetta per giusta causa (art. 2119 c.c.) è dovuta allo stesso l'indennità di preavviso.

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