Centro Assistenza Fiscale UILIscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n. 00021
Il CCNL lavoro domestico prevede la possibilità di stabilire un periodo di prova regolarmente retribuito.
La durata del periodo di prova va computata in ragione dei giorni di lavoro effettivamente prestati, quindi sono esclusi i giorni di riposo settimanale, festivi o di una eventuale malattia.
Durante tale periodo ciascuna delle due parti può sciogliere il rapporto in qualunque momento senza preavviso.
Terminato il periodo di prova, il lavoratore che non ha ricevuto disdetta resta automaticamente confermato in servizio e non può essere licenziato senza preavviso.
Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore un periodo di prova che si differenzia dal livello di inquadramento: