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13) Lavoro straordinario

Al lavoratore può essere chiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte.
Il lavoro straordinario è quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima e deve essere retribuito con la dovuta maggiorazione

  • Straordinario diurno 25%
  • Straordinario notturno 50%
  • Straordinario prestato la domenica o in festività infrasettimanali 60%

Nel caso di lavoratori non conviventi, le ore di lavoro eccedenti le ore 40 e fino alle 44 ore settimanali, purché non notturne, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorazione del 10%

Mentre, se si presta assistenza notturna (cioè dalle 22 alle 6) durante il normale orario di lavoro, in aggiunta alla retribuzione spetta solo la maggiorazione del 20%

Il compenso dovrà essere corrisposto insieme alla paga ordinaria; essendo tuttavia un evento accidentale del rapporto di lavoro, tale compenso non potrà essere conteggiato ai fini del TFR e delle spettanze di liquidazione.

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