Centro Assistenza Fiscale UILIscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n. 00021
Al lavoratore può essere chiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte.
Il lavoro straordinario è quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima e deve essere retribuito con la dovuta maggiorazione
Nel caso di lavoratori non conviventi, le ore di lavoro eccedenti le ore 40 e fino alle 44 ore settimanali, purché non notturne, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorazione del 10%
Mentre, se si presta assistenza notturna (cioè dalle 22 alle 6) durante il normale orario di lavoro, in aggiunta alla retribuzione spetta solo la maggiorazione del 20%
Il compenso dovrà essere corrisposto insieme alla paga ordinaria; essendo tuttavia un evento accidentale del rapporto di lavoro, tale compenso non potrà essere conteggiato ai fini del TFR e delle spettanze di liquidazione.