Centro Assistenza Fiscale UILIscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n. 00021
Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato), da usufruire preferibilmente nel periodo giugno/settembre e durante le festività natalizie, tenendo conto delle esigenze della famiglia presso cui si presta servizio.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti.
Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile.
Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto, per ogni giornata, ad 1/26 della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale quota sostitutiva per vitto e alloggio.
In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi dei periodi di ferie quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana cha abbia la necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.